Contributi in Conto Capitale
per le spese sostenute dai proprietari, possessori, detentori per lavori e restauri eseguiti su beni culturali approvati a norma degli artt. 21 e 22 del D.Lgs 42/2004
PROCEDURA PER RICHIESTA DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
La procedura relativa ai contributi statali in conto capitale si articola in due fasi: fase preventiva e fase consuntiva.
FASE PREVENTIVA
ADEMPIMENTI A CARICO DEL RICHIEDENTE
Fermo restando il principio per cui la Soprintendenza si esprime sull’ammissibilità dell’intervento ai contributi contestualmente al rilascio dell’autorizzazione ai lavori ex art. 21 del D.lgs. 42/2004 e, in ogni caso, prima dell’avvio dei lavori autorizzati(*),ai sensi dell’art. 2 del Decreto Interministeriale n. 471/2018 MIBAC-MEF, il richiedente/beneficiario può presentare alla Soprintendenza istanza di ammissibilità ai contributi statali in conto capitale contestualmente o successivamente alla richiesta di autorizzazione di cui all’art. 21 del D.lgs. 42/2004 (Mod. 1) esclusivamente nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 maggio di ogni anno.
Si ricorda in ogni caso che i lavori, oggetto dell’istanza, potranno avere principio di inizio solo ad avvenuto rilascio dell’ammissibilità ai contribuiti da parte della Soprintendenza.
L’istanza deve essere corredata dei seguenti documenti:
- computo metrico estimativo a preventivo, comprensivo delle spese tecniche e direzione lavori al netto di IVA e cassa professionale, predisposto dal tecnico incaricato sulla base del prezzario regionale vigente ed eventuale analisi dei prezzi (non sono ammessi al contributo le voci espresse a corpo);
- cronoprogramma finanziario dei lavori (Mod. 2);
- autocertificazione relativa alla congruità del computo metrico a firma del tecnico incaricato (Mod. 3);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al beneficio di altri contributi (Mod. 4);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altri benefici e/o agevolazioni fiscali (ad esempio Super bonus o Bonus Facciata) (Mod. 5);
- dichiarazione di pubblico godimento (Mod. 6) o bozza di convenzione (Mod. 7).
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ADEMPIMENTI A CARICO DELLA SOPRINTENDENZA
La Soprintendenza esamina l’istanza, ne verifica la completezza e la conformità, e comunica al richiedente/beneficiario l’eventuale ammissibilità al contributo, con l’importo ammesso, contestualmente al rilascio dell’autorizzazione ex art. 21 del D.Lgs. 42/2004, così come previsto dalla Circolare n. 43 del 08/09/2020(*).
In caso l’istanza presentata risulti incompleta o non conforme, la Soprintendenza procederà a richiedere le integrazioni necessarie alla regolarizzazione della stessa o a emettere apposito preavviso di diniego.
L’ammissibilità al contributo costituisce, in ogni caso, mera indicazione propedeutica all’eventuale erogazione del contributo stesso senza, pertanto, costituire alcun vincolo per l’Amministrazione.
(*) L’Ufficio legislativo del Ministero, con Circolare 43/2020, ha chiarito come la disposizione normativa contenuta nell’art. 31, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, preveda che “il Soprintendente si esprima sull’ammissibilità dell’intervento ai contributi contestualmenteal rilascio dell’autorizzazione ai lavori ex articolo 21 del codice, anche nel rispetto del più generale principio di economicità dell’azione amministrativa”.
FASE CONSUNTIVA
ADEMPIMENTI A CARICO DEL RICHIEDENTE
A completamento dell’intervento, il tecnico incaricato dal richiedente/beneficiario trasmette alla Soprintendenza la comunicazione di fine lavori corredata della seguente documentazione:
- consuntivo asseverato e giurato comprensivo delle spese tecniche e direzione lavori al netto di IVA e cassa professionale;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, aggiornata alla data di fine lavori, relativa al beneficio di altri contributi (Mod. 4);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, aggiornata alla data di fine lavori, relativa ad altri benefici e/o agevolazioni fiscali (ad esempio Super bonus o Bonus Facciata) (Mod. 5);
- dichiarazione di pubblico godimento (Mod. 6) o convenzione di cui all’art. 38 D.lgs. 42/2004 (Mod. 7) (*);
- dichiarazione di conto corrente dedicato (Mod. 8);
- visura catastale aggiornata alla data di fine lavori.
N.B. Per consentire agli uffici preposti di espletare tutte le procedure necessarie a garantire l’erogazione del contributo entro l’anno solare, risulta necessario procedere all’invio della documentazione sopra elencata entro il 31 ottobre dell’anno in corso.
(*) La stipula della convenzione con sottoscrizione da parte del proprietario o del Legale rappresentante (nel caso di amministratori di condominio anche previo formale mandato da parte dell’Assemblea) rappresenta condizione vincolante per potere procedere all’erogazione del contributo di cui trattasi.
MODULISTICA COMPLETA SCARICABILE
ADEMPIMENTI A CARICO DELLA SOPRINTENDENZA
La Soprintendenza:
– esamina la documentazione a consuntivo e verifica la sua completezza e la rispondenza ai lavori realizzati autorizzati;
– esegue un sopralluogo con il tecnico incaricato al fine di accertare l’esecuzione a regola d’arte dei lavori ai soli fini dell’erogazione del contributo statale;
– trasmette la documentazione completa al Segretariato Regionale del MiC per la Liguria per i seguiti connessi all’erogazione del contributo.
Ultimo aggiornamento
16 Maggio 2025, 14:57