Tutela del patrimonio archeo-speleologico
La Liguria, per la sua storia geologica, presenta un territorio in cui abbondano le aree carsiche, in particolar modo nell’estremo Levante e nel Ponente. Da qui deriva il ricco patrimonio speleologico della regione, che presenta una notevole intersezione con quello culturale, in particolare archeologico. Ancor prima della costituzione degli uffici preposti alla tutela delle antichità, le grotte liguri sono state oggetto dal XIX secolo di una continua attività volta alla conoscenza e alla conservazione di queste importanti testimonianze nella loro valenza archeologica, paesaggistica e anche etno-antropologica.
Nel territorio di competenza della Soprintendenza sono presenti centinaia di cavità naturali frequentate dai gruppi umani del passato, con utilizzi di tipo funerario, abitativo, pastorale che possono anche essersi sovrapposti nel corso del tempo.
Numerose grotte sono oggetto di specifica dichiarazione di interesse culturale (“vincolo archeologico”) e in taluni casi esse sono state acquisite al demanio dello Stato per garantire una maggiore tutela dei beni in esse contenuti. All’interno di queste grotte l’attività speleologica può subire limitazioni. Un valido strumento di consultazione è rappresentato dal portale “Liguria Vincoli” http://www.liguriavincoli.it/ che consente la ricerca testuale e geografica dei beni archeologici su tutto il territorio regionale, compresi quelli in grotta che possono presentarsi sia in forma areale (estesa alla proiezione superficiale dello sviluppo sotterraneo) sia in forma puntuale (corrispondente all’ingresso della cavità).
Nei casi in cui le grotte non sono oggetto specifico di tutela, possono comunque verificarsi rinvenimenti di interesse archeologico. In questo caso si applica l’articolo 90 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio in materia di scoperte fortuite, e la tempestiva comunicazione può avvenire attraverso la posta elettronica ordinaria o certificata (indicati nella sezione “Contatti” del sito).
1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorita' di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale. 2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facolta' di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorita' competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
Il “Gestionale speleologico ligure” https://www.catastogrotte.net/ gestito dalla Delegazione Speleologica Ligure consente la consultazione libera di 1999 schede di cavità naturali (dato aggiornato al 9 luglio 2021). Dal 2020, grazie ad uno specifico accordo tra Soprintendenza e Delegazione Speleologica Ligure, è stata avviata una attività di riferimento incrociato tra schede di catalogo del Ministero della Cultura e schede del catasto speleologico tramite il numero identificativo, che consente più agevolmente di verificare la corrispondenza, soprattutto in quei casi, invero numerosi, di denominazioni multiple o variate nel tempo.
Ultimo aggiornamento
15 Novembre 2021, 16:05